COMUNICAZIONE EMIA
Lo scorso 16 dicembre la Commissione Europea ha approvato le nuove Linee guida relative al commercio dell’avorio, che saranno implementate attraverso una revisione dei Regolamenti 338/97 del Consiglio e 865/2006 della Commissione in materia di protezione delle specie animali e vegetali, la cui operatività è prevista per il mese di gennaio 2022 (in funzione della data di pubblicazione sulla GUUE).
I colleghi francesi hanno realizzato una nota di commento, che è stata diffusa a livello EMIA (l’Alleanza costituita da DISMAMIUSICA e dalle omologhe Associazioni francese, tedesca e spagnola) e di cui riportiamo la seguente sintesi.
Questo testo inasprisce i regolamenti esistenti, rafforzando i divieti di commercio, in linea con le decisioni prese nel quadro della CITES. L’obiettivo è quello di combattere il bracconaggio degli elefanti e il traffico di avorio.
Durante i quattro anni che ci sono voluti per elaborare la nuova direttiva, l’industria degli strumenti musicali, insieme ai rappresentanti dei musicisti e delle orchestre, sono stati coinvolti. È stato concordato che ci sarebbero state esenzioni per gli strumenti musicali, dati i bassi volumi di avorio usati per gli strumenti musicali, l’avorio usato è vecchio, legale e in alcuni casi recuperato da altri strumenti.
Il testo appena reso noto prevede relativamente agli strumenti musicali che:
– La fabbricazione di nuovi strumenti musicali o archi contenenti avorio è proibita;
– La riparazione e il restauro di vecchi strumenti con avorio è possibile, se gli strumenti in questione contengono avorio risalente a prima del 1975;
– La vendita di strumenti musicali precedenti al 1975 contenenti avorio è consentita a certe condizioni.
Queste misure sono in linea con quanto discusso.
Tuttavia, il modo in cui lo strumento musicale è stato definito in questo documento è problematico. Infatti, per distinguere lo strumento musicale da un altro tipo di oggetto che può contenere avorio, si è scelto di definirlo in base al suo uso: “deve essere o essere stato usato recentemente da un esecutore”.
La definizione di strumento musicale pre-1975 è infatti la seguente: “strumento musicale pre-1975: uno strumento musicale contenente avorio legalmente acquistato prima del 1975 che è, o è stato fino a poco tempo fa, utilizzato da un esecutore e non è quindi un semplice oggetto decorativo”.
Il ciclo di vita di uno strumento musicale supera la vita del musicista, e i suoi periodi di riproduzione possono essere interrotti senza snaturare la sua funzione di strumento. Questo è particolarmente vero per i pianoforti, così come per gli archi, che possono facilmente sopravvivere ai secoli. Stiamo quindi parlando di pezzi artistici e patrimoniali il cui valore è direttamente legato alla loro fabbricazione e al liutaio o costruttore che li ha realizzati, e non al fatto che contengono avorio.
Il testo, così come è scritto, rende questi strumenti non trasferibili e quindi riduce il loro valore a zero.
Il testo proibisce anche il futuro commercio di strumenti da parte dei costruttori di strumenti professionali – che non sono musicisti esecutori – il che rischia di spostare l’intero mercato fuori dall’UE.
Anche il restauro di strumenti antichi è influenzato dal fatto che – secondo la definizione di questo testo – solo gli strumenti che sono stati suonati o suonati di recente saranno ammissibili per il restauro.
Questo equivale a condannare strumenti in attesa di restauro che potrebbero essere usati di nuovo e che sono pezzi artistici a pieno titolo.
Questo comporterebbe quindi, da un lato, una perdita economica molto significativa per un settore già indebolito dall’attuale crisi sanitaria. E, per di più, un’enorme perdita culturale per il patrimonio europeo.
Il settore dello strumento comprende lo spirito di questo testo e rispetta il divieto formale di fabbricazione di qualsiasi nuovo strumento o arco contenente avorio. Tuttavia, affinché il testo sia pienamente applicabile, è necessario che venga modificata la definizione di strumento musicale.
Le proposte di modifica della definizione sono: “uno strumento musicale contenente avorio legalmente acquisito prima del 1975 [che] non è semplicemente un oggetto decorativo” OPPURE “è, o è stato [cancellare: ‘fino a poco tempo fa’] o potrebbe essere usato come strumento da un artista esecutore e quindi non è semplicemente un oggetto decorativo” OPPURE “è, o è stato [cancellare:’fino a poco tempo fa] usato come strumento da un artista esecutore e quindi non è semplicemente un oggetto decorativo”
“uno strumento musicale contenente avorio legalmente acquisito prima del 1975 [che] non è un semplice oggetto decorativo” OPPURE “è o è stato [cancellare: ‘fino a poco tempo fa] o potrebbe essere usato come strumento da un artista dello spettacolo e non è quindi un semplice oggetto decorativo” OPPURE “è o è stato [cancellare: ‘fino a poco tempo fa] usato come strumento da un artista dello spettacolo e non è quindi un semplice oggetto decorativo”.
Approfondimenti qui:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/2022_02_08_comunicato_restrizioni_avorio.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1230(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2280&from=EN
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