Pubblicato il Decreto Festività
Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

In data 25 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, c.d. Decreto festività.
Ecco una sintesi delle principali misure di interesse in materia di Lavoro.

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE (art. 1)
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza nazionale è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 e si dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile ed il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza Covid-19, adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico.

ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS AI CORSI DI FORMAZIONE PRIVATI (art. 8, comma 2)
Sono aggiunti all’elenco di attività che possono essere svolte in zona bianca solo con green pass, i corsi di formazione privati se svolti in presenza.

IMPIEGO DEL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO (art. 8, commi 3 e 4)
La disposizione estende fino al 31 marzo 2022, nuova data di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Alla luce dell’estensione temporale di cui sopra, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Viene prorogata, altresì, la disposizione che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green Pass. A tali imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è consentito di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

PROROGA ARTICOLO 6 DL N.172 DEL 2021 – GREEN PASS RAFFORZATO  (art. 8, comma 5)
Fino al 31 marzo 2022, le disposizioni sul “green pass rafforzato” si applicheranno anche all’interno della zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti, se si fosse in zona gialla, sarebbero oggetto di restrizioni.

Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, saranno dunque consentiti, nel rispetto della disciplina della zona bianca, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate sulla base dell’avvenuta vaccinazione o guarigione dal virus ed ai soggetti minori di 12 anni o esentati dalla campagna vaccinale.

Nell’ambito di tali attività sono ricompresi anche i servizi di ristorazione, ma continuerà a essere possibile accedere ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché alle mense e catering continuativo su base contrattuale, con il green pass ordinario, e dunque anche con l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare.

CONTROLLI PER GLI INGRESSI SUL TERRITORIO NAZIONALE (art. 11)
Per contenere la diffusione del virus Sars-Cov-2, si prevede l’effettuazione, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari ai viaggiatori in ingresso sul territorio nazionale.

I viaggiatori che risulteranno positivi al test saranno sottoposti ad isolamento fiduciario di 10 giorni nei “Covid Hotel”, previa comunicazione al Dipartimento prevenzione della ASL territorialmente competente, ai fini della necessaria sorveglianza sanitaria.

LAVORO AGILE CD. “SEMPLIFICATO” (art. 16, comma 1, all. A, n. 16)
La disposizione proroga al 31 marzo 2022 il regime di smart working “semplificato” ai sensi dell’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, che consente ai datori di lavoro di poter attivare lo strumento con un atto unilaterale, senza la necessità di dover sottoscrivere un accordo individuale con il lavoratore e relativo singolo invio telematico.

Conseguentemente, sono prorogate le modalità operative poste in essere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per tale modalità, che consente il caricamento, con un unico flusso telematico, di comunicazioni di attivazione dello smart working relative a più lavoratori.

PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI “SOGETTI FRAGILI” (art. 17, commi 1 e 2)
La disposizione proroga fino alla data di adozione del decreto interministeriale sotto riportato e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022 la possibilità di svolgere la prestazione in smart working per i lavoratori cd. fragili, ai sensi dell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Con il decreto interministeriale sopra citato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

CONGEDI PARENTALI (art. 17, comma 3)
L’articolo 17, comma 3 estende fino al 31 marzo 2022 la possibilità di fruizione dei congedi parentali per i genitori con figli in quarantena a causa Covid, di cui all’art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.

In particolare, tale disposizione riconosce, alternativamente, ai lavoratori dipendenti, genitori di bambini conviventi con meno di 14 anni di età, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli fino al 31 marzo 2022.

Tali congedi vengono retribuiti al 50 per cento per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si può usufruire del congedo, ma senza retribuzione.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli, di qualsiasi età, con grave disabilità, accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che siano o iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

La norma attribuisce ai predetti congedi efficacia retroattiva, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico e fino alla data di entrata in vigore del decreto.

Si prevede, infatti, che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs n.151/2001, fruiti dai genitori sia durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, durante l’infezione da SARS Covid19 del figlio, e durante la quarantena del figlio, possono essere convertiti, previa istanza, nel congedo straordinario sopra descritto con il diritto all’indennità del 50 per cento e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Analogamente, per le stesse ragioni sopra descritte e fino al 31 marzo 2022, è previsto, per genitori con figli conviventi minori di 14 anni che siano lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Qui il TESTO INTEGRALE del Provvedimento:
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