GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO

DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 n. 127

 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre stesso, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (cd. Green Pass) e il rafforzamento del sistema di screening.

In attesa delle interpretazioni amministrative che non mancheranno, evidenziamo le principali novità relative al lavoro privato.

Disposizioni urgenti sull’impiego del cd. Green Pass in ambito lavorativo privato

 La disposizione introduce l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

La finalità è quella di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.

Si ricorda che il Green pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, con comunicazione immediata.

La sospensione sarà efficace fino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

La sospensione non comporterà conseguenze disciplinari, restando fermo, altresì, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti è previsto che, ferma restando la sospensione del rapporto di lavoro, il datore potrà stipulare un contratto a tempo determinato per la necessaria sostituzione, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, per una durata corrispondente alla sospensione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e a tal fine, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

A livello sanzionatorio è previsto:

– per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, la sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1500,00;

– per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da € 400 ad € 1000,00.

Durata del Green Pass

Per le persone guarite dal Covid, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (la normativa attuale prevede invece che la validità decorra dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

In conferenza stampa il Governo ha annunciato che, con un distinto provvedimento, sarà prolungata a 72 ore la validità dei certificati verdi connessi a test antigenici molecolari.

Costo dei tamponi

Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro.

Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. Viene istituito un fondo destinato a finanziare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile qui

 

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