Berlino 30.05.2022    La Commissione europea ha adottato il nuovo Regolamento di esenzione per categoria per gli accordi verticali (“Regolamento VBER”), integrato dalle nuove Linee guida, che entreranno in vigore in tutta l’Unione Europa il 1° giugno 2022 e scadranno il 31 maggio 2034. Il nuovo Regolamento è vincolante nella sua interezza e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE e prevede un periodo di transizione di un anno per i contratti esistenti.

Ai distributori e ai dettaglianti della catena di distribuzione verrà chiesto di rivedere i contratti esistenti per verificare se sono in linea con le nuove regole. EMIA lavora costantemente per ottenere dalla Commissione UE una migliore comprensione delle attuali sfide del mercato dello strumento musicale. Proprio per questo motivo, le modifiche alle Linee Guida offrono anche nuove opportunità e possibilità di sviluppo del business: dual pricing, accordi di agenzia, sistemi di distribuzione esclusiva o RPM e MAP (come ora prescritto dalla Commissione UE) offrono alternative e nuove possibilità di concorrenza.

Il MAP, come inizialmente previsto nella bozza di linee guida (MAP; par. 174) e auspicato da EMIA e da altri stakeholder del mercato europeo, purtroppo non è stato approvato e non può quindi essere applicato in senso convenzionale (come accade ad esempio negli USA). Alla fine, la pressione dei gruppi di consumatori e di alcuni stakeholder sulla Commissione europea e sulla Direzione Generale della Concorrenza (DG COMP) è stata troppo forte. La raccomandazione del Parlamento europeo, scritta da Brando Benifei (ITA; membro del Parlamento europeo), non è stata presa in considerazione nella sua interezza dalla Commissione europea, che è stata comunque indotta a riconsiderare alcune delle sue iniziali posizioni sul MAP e altri punti importanti sulla concorrenza delle PMI nelle nuove linee guida.

Sappiamo che la Commissione europea ha preso nota dei nostri commenti, contributi scritti e dichiarazioni e che il nostro contributo ha avuto un impatto significativo sul quadro generale delle nuove linee guida. Sophie Moonen (Capo Unità – A1 Supporto e politica antitrust / Direzione Generale della Concorrenza) ci ha informato con una lettera personale pochi giorni prima dell’adozione finale che sarebbero state introdotte nuove linee guida che avrebbero reso più flessibili le precedenti e forse avrebbero aperto nuove e diverse strade per la nostra industria e il nostro settore. È quindi emozionante vedere che nelle nuove linee guida VBER si parla di MAP (Minimum Advertised Price) e di RPM (Retail Price Maintanance).
“Un prezzo minimo di rivendita o MAP può essere utilizzato per impedire a un particolare distributore di utilizzare il prodotto di un fornitore come “prodotto civetta” (venduto sottocosto). Se un distributore rivende di norma un prodotto al di sotto del prezzo all’ingrosso, ciò può danneggiare l’immagine del marchio del prodotto e, nel tempo, ridurre la domanda complessiva del prodotto stesso e minare l’interesse del fornitore a investire nella qualità e nell’immagine del marchio. In tal caso, impedire al distributore di vendere al di sotto del prezzo all’ingrosso, imponendogli un prezzo minimo di rivendita mirato o MAP, può essere considerato, nel complesso, favorevole alla concorrenza e quindi lecito”.  
(Fonte: Linee Guida sulle restrizioni verticali (paragrafo 197 (c)).  

Inoltre, l’imposizione di un prezzo minimo di rivendita (RPM) o di un prezzo minimo pubblicizzato (MAP) sarà consentita in casi eccezionali se avrà un effetto complessivo favorevole alla concorrenza.  

Ciò può accadere ad esempio:
  • Nell’ambito di una campagna di prezzi temporanea a sostegno del lancio di un nuovo prodotto, quando non esistono mezzi alternativi realistici e meno restrittivi per incentivare i rivenditori a promuovere il prodotto.
Nell’ambito di una campagna coordinata di prezzi bassi a breve termine, in particolare quando il fornitore adotta la stessa politica di distribuzione per tutta la sua rete di rivenditori.
Per proteggere dal parassitismo di altri i rivenditori che investono in servizi aggiuntivi di prevendita necessari per vendere e presentare ai consumatori prodotti complessi (come gli strumenti musicali in generale).

Le soglie dettate dalle nuove linee guida per queste potenziali esenzioni MAP sono molto alte e comportano ancora una notevole incertezza e un rischio potenzialmente elevato. Ora ogni Stato membro UE dovrà approfondire le nuove norme e capire come applicarle senza incorrere in problemi legali. EMIA vaglierà alcuni di questi aspetti, che dovranno poi essere verificati e confermati ufficialmente dalle autorità nazionali e locali e dai consulenti legali.
 
A questo punto possiamo certamente affermare che la Commissione europea ha finalmente assunto una posizione molto più pragmatica sul MAP, il che è molto incoraggiante e, man mano che la portata di queste potenziali esenzioni (e l’atteggiamento delle autorità nazionali garanti della concorrenza) diventerà più chiara, possiamo aspettarci di vedere un numero sempre maggiore di aziende europee seguire e adottare queste nuove linee guida.
 
Un’altra concessione molto importante della Commissione europea: le nuove norme stabiliscono che non costituisce RPM (normalmente vietato) il fatto che un fornitore stipuli un accordo di prezzo con un acquirente finale specifico e poi si accordi con un proprio rivenditore affinché questi esegua verso l’acquirente finale l’accordo di fornitura restando vincolato al prezzo già concordato dal fornitore con l’acquirente finale stesso.
 
Inoltre, con le nuove linee guida sarà possibile applicare in modo permanente il “dual pricing”, vale a dire la differenziazione tra i prezzi fissati per i negozi fisici e per quelli online, come richiesto con forza anche da EMIA. Questo è un esempio in cui le nuove regole rappresentano un cambiamento molto significativo rispetto alla normativa precedente ed evidenziano la necessità di maggiore tutela dei negozi fisici. Non sarà quindi più considerata restrizione della concorrenza applicare un listino all’ingrosso ai negozi fisici diverso da quello previsto per i negozi online.
 
Un’altra grande opportunità per l’intero settore dello strumento musicale è la questione dei “contratti di agenzia”, rivista e ampliata all’interno delle nuove linee guida le quali spiegano in quali circostanze è consentita la distribuzione combinata concessionario/rivenditore (ad esempio, la separazione tra prodotti di base e prodotti premium).
 
Come si può notare, le nuove linee guida VBER introducono molte importanti innovazioni che possono certamente aiutare il mercato degli strumenti musicali a competere: in questo contesto, EMIA è stata un importante interlocutore politico. Ora EMIA, insieme a consulenti esterni, sta effettuando un’analisi dettagliata di tutte le nuove linee guida per valutarne i rischi e, soprattutto, per capire come possano essere effettivamente applicate senza incorrere in sanzioni. Solo un’alleanza come EMIA può svolgere un lavoro di questo tipo per conto del nostro settore.
 
Vi terremo aggiornati man mano che emergeranno ulteriori dettagli sull’implementazione di queste nuove linee guida nel mercato europeo.






European Musical Instrument Alliance (EMIA)
La European Musical Instrument Alliance (EMIA) è l’alleanza delle principali associazioni imprenditoriali europee del settore degli strumenti musicali. Si considera un forum e uno spazio di discussione per le associazioni e le organizzazioni nazionali e internazionali con l’obiettivo di identificare, discutere e ottimizzare le condizioni economiche e legali per tutti i settori dell’industria degli strumenti musicali e affrontarle in sede di interlocuzione istituzionale.
EMIA tutela gli interessi culturali ed economici dell’industria degli strumenti musicali e delle attrezzature musicali a livello nazionale ed europeo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del settore e promuovendo una formazione continua e avanzata aggiornata nella musica, nonché incentivando la pratica musicale e le competenze musicali nella società.
 


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