Le continue, ricorrenti emergenze sanitarie che impongono l’adozione di misure di contenimento dell’epidemia ed i conseguenti “cambi di colore” della Regioni, pongono la questione circa la possibilità che i negozi di strumenti musicali restino aperti. Poiché la questione è complessa e presenta aree di dubbio, riteniamo opportuno dare alcuni chiarimenti.

In estrema sintesi, se la Regione è bianca, gialla o arancione di qualunque tonalità, i negozi sono aperti.

Se invece la Regione è rossa i negozi sono chiusi e si apre tutta la complicata questione di capire quali sono le attività escluse dal divieto di chiusura (elencate nell’allegato 23 al DPCM in vigore).

Posto che la vendita al dettaglio di strumenti musicali (codice ATECO 47.59.60) NON rientra tra le eccezioni all’obbligo di chiusura, si pone la questione in ordine all’eventuale dichiarazione di Codici ATECO secondari, in particolare riferiti alla vendita al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni oppure di elettrodomestici ed elettronica.

Secondo le indicazioni di carattere generale, se l’azienda ha un codice ATECO secondario che riguarda beni considerati di prima necessità di cui all’allegato 23 del vigente DPCM (come quelli sopra menzionati), potrà vendere i prodotti “coperti” da tale codice ATECO ma non gli altri, dovendo inibire per quanto possibile l’accesso dei consumatori alle zone in cui sono presenti prodotti la cui vendita è vietata oppure svuotando gli scaffale dagli stessi.

Posto quindi che il negozio in questione NON potrà vendere strumenti musicali, ma unicamente le attrezzature ed i prodotti coperti dal codice secondario, si pongono ulteriori problematiche, soprattutto relativamente alla vendita di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni.

Infatti, secondo le indicazioni a suo tempo ottenute dalla nostra Associazione, dalla Prefettura di Milano

“la vendita dei prodotti di prima necessità elencati nell’allegato 23 è ammessa se l’esercizio è in possesso del relativo codice ATECO secondario e non risulti richiesta la specializzazione in un determinato settore di vendita”. Poiché l’allegato 23 al DPCM consente la vendita di “apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizio specializzati” non riteniamo possibile che un  punto di vendita di strumenti musicali con codice ATECO principale 47.59.60 possa restare aperto anche nelle Aree “ROSSE” neanche nella ipotesi in cui nel proprio assortimento merceologico vi siano attrezzature informatiche, venga dichiarato alla Camera di Commercio il Codice ATECO secondario del capitolo 47.4 e vengano posti in vendita unicamente le attrezzature informatiche.

Se invece si tratta di negozio che vende elettrodomestici/elettronica e ha il relativo codice ATECO (anche secondario), allora almeno questi prodotti li potrà vendere (ma non gli strumenti musicali, purtroppo).

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