Dal 27 settembre 2026 entrano in vigore due nuovi strumenti informativi europei destinati ai consumatori:

  • l’avviso di garanzia legale UE (Avviso armonizzato), obbligatorio per i venditori
  • l’etichetta armonizzata GARAN, obbligatoria per i produttori che scelgono di offrire una garanzia commerciale di durabilità superiore alla garanzia legale.

Le nuove disposizioni sono state introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e recepite in Italia con il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che ha inserito l’art. 65-ter e l’Allegato II-octies nel Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Per gli aspetti applicativi relativi a formato e contenuto dell’avviso armonizzato e dell’etichetta armonizzata, la disciplina è dettata dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 2 ottobre 2025, adottato ai sensi dell’art. 22-bis, commi 2 e 4, della Direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla Direttiva 2024/825.

Qual è l’obiettivo?
Le nuove regole non introducono nuovi diritti né modificano la disciplina della garanzia legale. Lo scopo è rendere le informazioni sulle garanzie più chiare, uniformi e facilmente comprensibili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

L’Avviso armonizzato e l’etichetta GARAN sono stati progettati per funzionare insieme: il primo ricorda i diritti derivanti dalla garanzia legale, mentre la seconda evidenzia l’eventuale garanzia commerciale di durabilità superiore alla garanzia legale offerta volontariamente dal produttore.

La garanzia legale non cambia
È importante chiarire che la garanzia legale di conformità resta esattamente quella già prevista dal Codice del Consumo (artt. 128 e seguenti del d.lgs. 206/2005). Il consumatore continua ad avere diritto alla tutela per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene, mentre il venditore rimane l’unico soggetto responsabile nei confronti del cliente.

ll venditore finale non deve rilasciare una nuova garanzia né assumere responsabilità ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge. La vera novità riguarda esclusivamente il modo in cui tali diritti devono essere comunicati ai consumatori attraverso due strumenti informativi armonizzati:

  • l’Avviso di garanzia legale UE
  • l’etichetta GARAN

Avviso di garanzia legale UE
L’Avviso armonizzato è obbligatorio per tutti i venditori di beni di consumo. Ha lo scopo di informare i consumatori dell’esistenza della garanzia legale di conformità, della durata minima di due anni e dei relativi diritti prima dell’acquisto.

Dove deve essere esposto?
L’avviso deve essere chiaramente visibile, ad esempio:

  • su un manifesto all’interno del punto vendita in prossimità della cassa
  • nelle vendite online, sul sito e-commerce

Requisiti.
L’Avviso armonizzato deve rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2025/1960.

In particolare:

  • è obbligatorio per tutti i venditori di beni di consumo nei punti vendita
  • nei punti vendita fisici deve avere formato minimo A4 e può essere stampato a colori oppure in bianco e nero
  • nei siti di e-commerce deve essere visualizzato a colori (RGB) e contenere un codice QR che rimandi alla sezione dedicata del portale “La tua Europa” nella lingua del consumatore

L’avviso deve essere conforme al modello riportato nell’Allegato II-octies – Parte 1 del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Sono inoltre disponibili:

Etichetta armonizzata GARAN
L’etichetta armonizzata GARAN riguarda esclusivamente i produttori che decidono di offrire una garanzia commerciale di durabilità gratuita e superiore alla garanzia legale. Il suo obiettivo è permettere al consumatore di riconoscere immediatamente i prodotti per i quali il produttore garantisce una durata maggiore rispetto al minimo previsto dalla legge.

Quando è obbligatoria?
L’etichetta GARAN armonizzata a livello dell’UE rappresenta una garanzia commerciale di durabilità espressa in anni. Questa garanzia commerciale volontaria è offerta dal produttore e deve:

  • essere priva di costi aggiuntivi per il consumatore
  • coprire l’intero prodotto
  • avere una durata superiore a due anni

Se la garanzia commerciale di durabilità offerta soddisfa tali condizioni, l’uso dell’etichetta GARAN è obbligatorio.
L’etichetta GARAN rappresenta l’impegno a garantire che il prodotto è in grado di mantenere le funzioni e prestazioni richieste in caso di uso normale per il numero di anni indicato sull’etichetta.
In caso contrario, il produttore è tenuto a riparare o sostituire il prodotto senza alcun costo aggiuntivo.

Produttori e venditori possono continuare a offrire altre garanzie commerciali, purché tali comunicazioni non generino confusione rispetto alla garanzia di durabilità identificata dall’etichetta GARAN (ad esempio garanzie che non coprono la totalità del prodotto).

Caratteristiche dell’etichetta
Il formato dell’etichetta è armonizzato a livello europeo e non può essere modificato. Comprende:

  • la dicitura GARAN
  • il simbolo di spunta che richiama la durabilità
  • l’icona del calendario con il numero di anni della garanzia
  • un richiamo visivo alla garanzia legale di conformità
  • un codice QR che rimanda alle informazioni ufficiali in tutte le lingue dell’Unione europea

Formato

  • Se stampata: dimensioni minime 95 × 100 mm, stampa a colori oppure in bianco e nero
  • Se utilizzata online: deve essere visualizzata a colori e può essere presentata in formato “annidato”, espandibile al primo clic o passaggio del mouse

Cosa deve indicare il produttore
Il produttore deve personalizzare esclusivamente:

  • la durata della garanzia commerciale (in anni)
  • la denominazione commerciale o il marchio
  • l’identificativo del modello (Model ID), così da consentire al consumatore di verificare facilmente i prodotti coperti

Obblighi del venditore
Quando riceve l’etichetta dal produttore, il venditore deve esporla in modo ben visibile, sia nel punto vendita sia nelle offerte online, così da permettere al consumatore di individuare immediatamente i prodotti coperti da una garanzia commerciale di durabilità. L’etichetta deve essere conforme al modello riportato nell’Allegato II-octies – Parte 2 del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206) che recepisce l’Allegato II.

Sono disponibili i seguenti modelli ufficiali:

Ulteriori approfondimenti
L’avviso di garanzia legale UE e l’etichetta GARAN: cosa deve sapere un’azienda – La tua Europa

Per informazioni, gli associati possono inviare una email all’indirizzo: segreteria@dismamusica.it

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