Per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il Governo ha emanato due nuovi Provvedimenti: il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, con ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 ed il DPCM 14 gennaio 2020.

  1. Il Decreto Legge 2/2021 dispone la proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza e introduce alcune importanti disposizioni:

Spostamenti tra Regioni
Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Spostamenti verso altre abitazioni
Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.
Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Istituzione della zona bianca
È istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con D.P.C.M., specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Apri link al testo del Decreto Legge

  1. il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 contiene a sua volta le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19.

Le disposizioni del citato D.P.C.M., in sostituzione del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, entrano in vigore dal 16 gennaio e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.
Le principali novità riguardano:

  • rinnovate tutte le misure già in vigore a partire dal “coprifuoco” dalle 22 alle 5, scuole superiori in didattica a distanza al 50%, ad eccezione delle c.d. zone rosse, e inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni;
  • il divieto di spostamento tra le regioni, comprese quelle gialle, sarà in vigore fino al 15 febbraio. Fino a quella data sarà invece valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o amici nella regione, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa;
  • confermato il divieto della vendita da asporto per i bar dalle 18, nello specifico lo stop coinvolge le attività identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
  • consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Apri link al testo del DPCM

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