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Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci Rimini, 8 maggio 1998 e Modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci Castello di Gargonza (AR), 11 giugno 1999
PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
1. DISMAMUSICA / Confcommercio si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
a) La libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali; b) Il pluralismo quale conseguenza della liberà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone per le imprese e per la società civile; c) La democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che DISMAMUSICA propugna nel Paese; d) La solidarietà, fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa; e) La responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato; f) L'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni; g) La partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività ; h) L'europeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
2. L'Associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione.
f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.
TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1 - COSTITUZIONE
1. È costituita l’Associazione nazionale Distribuzione Industria Strumenti Musicali e Artigianato (DISMAMUSICA) per la rappresentanza, la tutela, la formazione e l’assistenza delle imprese del settore, aventi sede nel territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino.
2. DISMAMUSICA aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, accettandone integralmente lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto, nonché all’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano, presso la quale ha la sua sede.
3. La sede di DISMAMUSICA è in Milano; essa ha piena e incondizionata autonomia nei confronti dei pubblici poteri e dei terzi, per quanto concerne questioni di specifica competenza tecnica e professionale.
4. DISMAMUSICA può promuovere o aderire ad enti od organizzazioni di carattere nazionale, comunitario o internazionale, che perseguono scopi analoghi o complementari, in armonia con le proprie finalità istituzionali e con gli indirizzi generali della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi.
5. DISMAMUSICA è apolitica e non ha fini di lucro; la sua durata è illimitata: soltanto l'assemblea degli associati, con la maggioranza qualificata degli iscritti potrà decretarne lo scioglimento.
ART. 2 - SCOPI
1. L'Associazione ha lo scopo di:
a) promuovere lo studio e la crescita del mercato sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo; aiutare a mantenere una concorrenza leale;
b) agire anche in collaborazione con altri soggetti ai fini del miglioramento e dell’apprezzamento dei valori economici, sociali, civici, educativi, culturali e spirituali della musica;
c) promuovere iniziative a carattere didattico e culturale idonee alla divulgazione della pratica musicale, per una maggiore diffusione dello strumento musicale, collaborando a tali fini con le istituzioni pubbliche e private;
d) promuovere iniziative atte a conseguire una disciplina giuridica e fiscale, che meglio tutelino le specifiche funzioni delle aziende rappresentate;
e) promuovere e sviluppare contatti con Associazioni nazionali ed Estere consimili, specialmente nell'area della UE.
f) assumere la rappresentanza delle categorie associate, a livello politico, economico e sindacale;
g) prestare agli associati assistenza diretta e consulenza anche nell’ambito dei servizi offerti dalla Confcommercio.
2. DISMAMUSICA svolgerà ogni altra attività comunque connessa a quelle sopra riferite o ritenuta utile al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela degli interessi economici e morali dei soci e delle categorie rappresentate in genere, compresa l’erogazione di finanziamenti e/o prestiti ad Enti ed Organismi che perseguono finalità conformi allo Statuto dell’Associazione.
3. DISMAMUSICA potrà inoltre esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri organi.
4. DISMAMUSICA potrà svolgere attività editoriali, pubblicando periodici, volumi, opuscoli, audiovisivi o dischi, anche in via occasionale.
TITOLO SECONDO: SOCI
ART. 3 - SOCI
1. Possono aderire a DISMAMUSICA tutte le aziende esercenti sul territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino l’attività di importazione, distribuzione e produzione anche artigianale di strumenti musicali, accessori ed edizioni musicali, nonché le Associazioni attive nel mondo della musica.
2. È in facoltà del Consiglio Direttivo di adottare decisioni discrezionali circa le ammissioni dei Soci, comunicando all'interessato il rifiuto dell'ammissione. Avverso il rifiuto d'ammissione è ammesso il ricorso inappellabile al Collegio dei Probiviri.
ART. 4 - OBBLIGHI DEI SOCI
1. I Soci si obbligano: a) a rispettare lo Statuto e le altre deliberazioni regolarmente assunte dagli organi statutari DISMAMUSICA in base allo Statuto stesso;
b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le direttive di DISMAMUSICA o con gli interessi collettivi degli associati;
c) a corrispondere i contributi associativi così come deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo. Il socio potrà esercitare i suoi diritti soltanto se si troverà in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno in corso e di quelli pregressi.
2. L'adesione ha durata per l'anno in corso e per l'anno successivo. Si intenderà rinnovata di anno in anno salvo che il Socio non faccia espressa dichiarazione di recesso, da notificarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale (31 Dicembre).
3. Il Socio avrà facoltà di recedere, anche senza il rispetto dei termini di cui al comma precedente, in caso di sostanziale modifica della sua attività o di definitiva cessazione della stessa.
4. Resta fermo, in caso di recesso dell'associato, l'obbligo di corrispondere integralmente i contributi insoluti e quelli relativi all'esercizio sociale in corso.
5. Non possono essere soci, gli interdetti, gli inabilitati ed i colpiti da condanna penale passata in giudicato per delitti comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione.
ART. 5 - DECADENZA E RECESSO
1. La qualità di socio si perde:
a) per cessazione o cessione dell'attività; b) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea Straordinaria; c) per presentazione di dimissioni secondo i modi e nei termini di cui all'art. 4; d) per decisione del Consiglio Direttivo, sia per difetto di pagamento dei contributi sociali, sia per motivi gravi, segnatamente per motivato pregiudizio arrecato agli interessi dell'associazione o della categoria; e) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
ART. 6 - SANZIONI
1. A carico del Socio che violi i propri obblighi potranno essere applicati dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata da inviarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata: a) la deplorazione scritta; b) la sospensione a tempo determinato dell'esercizio dei diritti sociali o dall'esercizio delle cariche sociali; c) l'estromissione.
2. Contro tali delibere l'associato potrà ricorrere, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente.
ART. 7 - DOPPIO INQUADRAMENTO
1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. DISMAMUSICA cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione di categoria comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale, e viceversa.
3. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentate DISMAMUSICA, nominato dal Presidente, e da un rappresentante designato dalla Associazione Territoriale a carattere generale interessata.
TITOLO TERZO: ORGANI
ART. 8 - ORDINAMENTO
1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) la Giunta esecutiva; e) il Collegio dei Probiviri; f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 9 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE
1. L'assemblea generale è composta dagli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi e iscritti regolarmente nel relativo elenco almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea.
2. Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato.
3. Ogni associato non potrà essere portatore di più di due deleghe.
4. I voti assembleari sono attribuiti a ciascun socio in funzione della quota associativa ordinaria corrisposta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, in modo da garantire proporzionalità tra l’ammontare della quota stessa ed i voti assembleari attribuiti.
ART. 10 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO
1. L'assemblea dei Soci si distingue in ordinaria e straordinaria.
2. Le Assemblee sono convocate a mezzo avviso spedito a tutti gli interessati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la adunanza; l'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, e la determinazione dell'eventuale seconda convocazione che può essere fissata anche un'ora dopo la prima. Nei casi urgenti è ammessa la convocazione telegrafica oppure per fax con almeno cinque giorni di preavviso, nel qual caso copia della lettera dovrà essere tenuta dalla Segreteria a disposizione di tutti gli associati.
3. L'assemblea straordinaria è convocata con il rispetto dei termini previsti per l'assemblea ordinaria dal Presidente dell'Associazione che in ogni caso la presiede, ogni qual volta lo ritenga opportuno o su domanda scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o a richiesta di un terzo degli associati.
4. Nel caso in cui la convocazione sia decisa o richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, il Presidente deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente anagraficamente più anziano.
6. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché sia presente personalmente o per delega la metà più uno dei Soci; è valida in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti personalmente o per delega.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta. Per le modificazioni di Statuto, è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza personale o per delega della maggioranza dei Soci e l'approvazione dei 2/3 dei presenti.
8. Per la delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione occorrerà, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti: in seconda la presenza della metà più uno degli associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. 9. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che un decimo dei Soci presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea sarà chiamata a deliberare circa il modo di votazione.
10.Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta; in caso di parità di voti, si effettuerà un sorteggio.
11.Le deliberazioni assunte in Assemblea vincolano gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
ART. 11 - ASSEMBLEA: COMPETENZE
1. Spetta all'assemblea ordinaria: a) deliberare sul conto economico consuntivo e sul bilancio preventivo; b) stabilire i criteri generali ai quali l'associazione dovrà ispirare la sua attività in merito ai problemi che interessano la categoria; c) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; d) deliberare su ogni altro argomento demandato all'assemblea ordinaria dalla legge, dallo Statuto o posto all'ordine del giorno; e) deliberare in ordine alla determinazione e riscossione d’ogni contributo, eccettuato il contributo ordinario di competenza del Consiglio Direttivo, che si rendesse necessario porre a carico dei Soci per far fronte a necessità straordinarie dell’Associazione.
2. L'assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti che comportino modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Si applicano all'assemblea straordinaria, in quanto compatibili, tutte le norme relative all'assemblea ordinaria.
ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri in modo da garantire, per quanto possibile, equa rappresentatività delle diverse componenti dell’Associazione ed è presieduto dal Presidente; esso dura in carica quattro anni. Ove il Consiglio ravvisi particolare motivo di opportunità, nell'interesse dell'Associazione, può procedere alla nomina per cooptazione di altri Consiglieri scelti tra gli associati, con un massimo di tre membri. Nel caso che alcuni membri vengano a mancare, i Consiglieri rimasti in carica procedono alla integrazione del Consiglio stesso per cooptazione.
2. Le nomine per cooptazione dovranno essere ratificate dall'Assemblea alla sua prima riunione.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere spedito agli interessati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione.
4. In caso di urgenza è ammessa la convocazione informale con preavviso di almeno 48 ore. È ammessa inoltre la convocazione per fax con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea dei soci.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.
6. In caso di parità di voti, prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
1. Il Consiglio cura l'attuazione delle delibere assembleari e provvede a tutto quanto sia necessario al raggiungimento dei fini dell'Associazione. Specificatamente:
a) elegge, nel proprio seno, ogni quattro anni due o più Vice Presidenti tra i quali, su proposta del Presidente, un Vice Presidente Vicario, che sostituisca il Presidente in caso di assenza od impedimento. I Vice Presidenti, insieme al Presidente, costituiscono la Giunta Esecutiva.
b) Elabora le direttive generali cui deve ispirarsi l'azione dell'Associazione.
c) Delibera sulle domande di iscrizione di sua competenza, su quelle di recessione e su ogni altra decisione in merito.
d) Delibera sulla misura dei contributi associativi ordinari, la cui riscossione viene affidata alla Segreteria.
e) Irroga le sanzioni di cui all’art. 6.
ART. 14 - GIUNTA ESECUTIVA
1. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e dai Vice Presidenti eletti dal Consiglio.
2. La Giunta è convocata dal Presidente ogni volta egli lo ritenga necessario, mediante convocazione fatta senza formalità, con almeno 5 giorni di preavviso; nei casi di urgenza la convocazione può essere telefonica con due giorni di preavviso.
3. La Giunta tratta tutti gli argomenti che ad essa vengono delegati dal Consiglio o dal presente Statuto; provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio stesso e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla ratifica del predetto Organo le decisioni eventualmente assunte in sua vece.
4. La Giunta dura in carica quattro anni.
ART. 15 - PRESIDENTE
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ne ha la firma che può delegare. 2. Il Presidente provvede alla esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta e si sostituisce ad essi nei casi di urgenza riferendo alla prima adunanza degli stessi per la convalida del suo operato. 3. In caso di urgenza conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di speciale competenza. 4. Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente Vicario.
ART. 16 - VICE PRESIDENTE VICARIO
1. In caso di vacanza della carica di presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla gestione dell'Associazione fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell’Assemblea.
ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. 2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Associazione. 3. In occasione della sua prima riunione il collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente statuto e dei regolamenti interni. 4. In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e decide sui ricorsi in materia di sanzioni irrogate dal Consiglio o di mancato accoglimento delle domande di ammissione.
ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, nominati dall'assemblea anche tra non soci. 2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente. 3. Il Collegio dei Revisori dei conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio. 4. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo. 5. La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.
ART. 19 - CARICHE SOCIALI
1. Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni, salvo dimissioni o decadenza verificatasi per assenza ingiustificata del titolare da tre sedute consecutive. 2. Tutte le cariche ricoperte negli Organi dell'Associazione previsti nel presente Statuto, non sono retribuite. 3. Il Consiglio Direttivo, nei limiti delle proprie disponibilità, può deliberare l'erogazione di somme a titolo di concorso alle spese incontrate dai dirigenti per l'esercizio delle rispettive specifiche funzioni.
ART. 20 - INCOMPATIBILITA'
1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, nonché Segretario, ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.
2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.
ART. 21 - SEGRETARIO
1. Il Segretario viene nominato dal Presidente d’intesa con il Consiglio Direttivo. 2. Il Segretario partecipa ai lavori delle Assemblee e del Consiglio Direttivo in tali qualità e nelle delibere può esprimere voto consultivo. 3. Egli mantiene i rapporti con gli associati e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in conformità alle istruzioni impartitegli dal Presidente. 4. I verbali delle assemblee dei Soci e delle riunioni di Consiglio dovranno essere trascritti in appositi libri a cura del Segretario.
TITOLO QUARTO: DISPOSIZIONI FINALI
ART. 22 - PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE BILANCI
1. Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili e immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione; b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dall'ammontare dei contributi ordinari, integrativi e straordinari ad essa spettanti; b) dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.
3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 23 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n, 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio, in quanto applicabili, ovvero del Codice Civile.
2. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dall’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria e tutte le disposizioni in esso contenute sono immediatamente efficaci.
3. Tutte le cariche in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto proseguono fino alla scadenza naturale del mandato.
4. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. Sono stabilite l’intrasmissibilità del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità dello stesso.
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